Obblighi informativi erogazioni pubbliche
La disciplina sulla trasparenza e pubblicità delle erogazioni pubbliche (art. 1, commi da 125 a 129, della L. n. 124/2017) impone a tutte le imprese di dare evidenza delle informazioni relative a benefici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici, di importo complessivamente pari o superiore ad Euro 10.000.
I benefici rilevanti sono “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.
La pubblicazione dell’informativa deve avvenire entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello in cui è stato percepito il beneficio, pena l’applicazione di sanzioni e l’eventuale restituzione dell’erogazione ottenuta.
Tuttavia, come disposto dall’art. 1, comma 28-ter e dall'art. 3-septies del D.L. n. 228/2021 (cd. Milleproroghe), l'applicabilità delle sanzioni è stata prorogata, per l'anno 2021, al 1° luglio 2022, e, per l'anno 2022, al 1° gennaio 2023.
Per le imprese non obbligate alla tenuta della nota integrativa e non dotate di un proprio sito internet aziendale, è prevista la possibilità di rendere pubblici i dati dei benefici ottenuti mediante i portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.
La Federazione Italiana Tabaccai mette a disposizione dei propri soci uno spazio sul sito web www.tabaccai.it ove poter adempiere agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsi della normativa.
Per richiedere la pubblicazione sul sito della FIT dei contributi ricevuti dalla sua azienda deve compilare e inviare il seguente modulo:
Di seguito le erogazioni ricevute dalle imprese che hanno voluto pubblicare i dati nel sito della FIT.