Valori bollati telematici: rinnovata la convenzione
È in vigore la nuova Convenzione per lo svolgimento del servizio di riscossione in modalità telematica dei valori bollati telematici.
Il nuovo testo è valido dal 1 novembre 2024 - 31 ottobre 2027, essendosi conclusa la decorrenza della precedente Convenzione il 31 ottobre scorso.
La Convenzione è stata sottoscritta dal Vice Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dr. Paolo Savini e approvata dal Presidente Nazionale della FIT, Mario Antonelli.
La FIT ha confermato anche in questa occasione i rapporti di stretta collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, essendo stata coinvolta nella fase che ha preceduto il rinnovo del testo convenzionale.
I tabaccai già attivi al servizio aderiranno automaticamente alla nuova Convenzione con la semplice continuazione del servizio di riscossione ma saranno, tuttavia, tenuti a sottoscrivere una dichiarazione scritta di conferma, entro 120 giorni decorrenti dal 1 novembre.
Per tale aspetto operativo gli Uffici Provinciali della FIT collaboreranno per la raccolta delle conferme di adesione al servizio nei confronti dei tabaccai attivi.
La nuova Convenzione ricalca nella sostanza le versioni degli anni passati. Qualche novità riguarda aspetti pratici dei quali è opportuno avere evidenza, ma nulla di eccezionale.
In sintesi, si riportano di seguito, i punti salienti della nuova Convenzione.
- La Convenzione è valida dal 1 novembre 2024 al 31 ottobre 2027;
- il servizio di riscossione del Contributo Unificato per le Spese di Giustizia non è più contemplato dato che, come noto, sono intervenute disposizioni normative che prevedono l’assolvimento del contributo mediante piattaforma PagoPA;
- la remunerazione riconosciuta ai tabaccai per il servizio di riscossione è rimasta immutata rispetto alla Convenzione previgente:
1) riscossione imposta di bollo 5% dei prelevamenti virtuali;
2) riscossione Contributo Unificato Tributario 2,6% dei prelevamenti virtuali;
3) riscossione Contributo Amministrativo per passaporto 4,7% dei prelevamenti virtuali;
4) riscossione delle Tasse Ipotecarie e dei Diritti speciali 5% dei prelevamenti virtuali.
- Gestione del materiale in consegna/giacenza:
1) controllo entro le 24 ore successive alla consegna;
2) consumo - i rulli devono essere utilizzati secondo l’ordine cronologico di consegna, dando precedenza al materiale detenuto da più tempo;
3) inventario annuale obbligatorio del materiale in giacenza. La violazione di tale adempimento può comportare la sospensione del servizio. Seguiranno istruzioni operative;
4) conservazione dei contrassegni annullati e delle etichette inutilizzabili o invalidate o comunque non utilizzabili. La violazione di tale adempimento può comportare la sospensione del servizio;
5) prevista la riconsegna al soggetto incaricato per la distribuzione, la società del gruppo FIT Arianna 2001 SpA delle sole etichette non utilizzabili secondo tempistiche, modalità e sedi che saranno indicate.
- Penali in caso di furto dei rulli per la stampa:
– a titolo di penalità 50 euro ogni duecento etichette o frazioni superiori a dieci etichette, con un minimo di 100 euro per ciascun rullo;
– in caso di furto, la penale è ridotta alla metà, con un minimo di 50 euro per ciascun rullo. Tali eventi comportano la sospensione delle forniture del materiale di stampa, che potrà essere nuovamente autorizzata dall’Agenzia a seguito del pagamento degli importi previsti al comma precedente.
- In caso di passaggio di titolarità della rivendita è obbligatorio trasferire al tabaccaio subentrante il materiale di stampa non utilizzato e la macchinetta emettitrice, salvo impedimenti di carattere tecnico. Il trasferimento è comprovato da un verbale di consegna.
- Tra i comportamenti anomali, monitorati dall’Agenzia delle Entrate volti al contrasto della contraffazione dei contrassegni telematici è stata introdotta l’ipotesi di annullamento di contrassegni in numero o in valore rilevante rispetto al numero o al valore di quelli emessi.
- Le richieste di rimborso per contrassegni emessi erroneamente e non annullati nei modi e tempi previsti ovvero le errate ricariche, nei casi in cui sia dimostrabile l’impossibilità dell’utilizzo del credito possono essere presentate all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate. Per il recupero da parte degli interessati del credito ancora disponibile sul borsellino Contributo Unificato per Spese di Giustizia si seguirà una diversa procedura su cui la FIT fornirà quanto prima indicazioni.
- Nell’ipotesi di perdita dei crediti acquistati dal rivenditore, cagionata da un guasto del terminale per la stampa, è necessaria l’attestazione del gestore informatico che ne certifichi con esattezza l’entità.