Agenzia delle Entrate: compensazione credito di imposta
L’Agenzia delle Entrate ha reso nuovamente operativa la compensazione del credito di imposta per investimenti 4.0, in precedenza sospesa in attesa dell’emanazione del modello necessario per la comunicazione telematica prevista per aver diritto alla compensazione del credito spettante.
L’obbligo della comunicazione degli investimenti (preventiva o consuntiva a seconda dei casi) rende effettivamente fruibile il credito di imposta, diversamente non utilizzabile in compensazione. Quindi, per poter utilizzarlo è necessario espletare anche tale ulteriore adempimento.
Il modello di comunicazione è disponibile in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE). CLICCA QUI per la visualizzazione.
Fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni, ove previsto dalla disciplina di riferimento (e come previsto nel caso dei distributori automatici) le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta nel Modello F24, mediante indicazione dei codici tributo «6936» per i beni materiali 4.0 e/o il codice «6937» per i beni immateriali 4.0; come «anno di riferimento» va indicato l’anno di completamento dell’investimento agevolato evidenziato nella comunicazione in precedenza inviata.
L’agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle Imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi Modelli F24 saranno scartati.