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Regolamento RNA, gli aiuti di Stato 2020

Il Ministero delle Imprese e del «made in Italy» si occupa del Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto da parte dei beneficiari del divieto di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

In base al Decreto 115/2017 del Ministro dello Sviluppo Economico è stato adottato il Regolamento relativo al funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato e successivamente sono stati definiti i dati e le informazioni da trasmettere al Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

L’Agenzia delle Entrate si occupa direttamente dell’iscrizione nei Registri degli Aiuti di Stato degli aiuti fiscali «automatici» e «semi-automatici», entro l’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sulla base dei dati presenti nelle dichiarazioni fiscali dei beneficiari.

In considerazione del suddetto obbligo e delle anomalie riscontrate nei dati comunicati dai beneficiari stessi, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 7 maggio 2024, ha stabilito le modalità per consentire la regolarizzazione dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi, Irap e 770 per il periodo di imposta 2020 (nel cosiddetto prospetto «Aiuti di Stato») al fine di poterli, successivamente, iscrivere nel registro RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato).

Conseguentemente, l’Agenzia delle Entrate, informa i contribuenti interessati dall’anomalia attraverso un’apposita comunicazione trasmessa via PEC; il medesimo avviso è comunque consultabile anche accedendo all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate - «Cassetto fiscale» - «Comunicazioni relative all’invito alla compliance» - «L’Agenzia scrive».

Nella comunicazione l’Agenzia segnala i motivi che hanno determinato l’informativa in relazione agli Aiuti di Stato e le relative incoerenze, indicando:

  • codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo, data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
  • data e protocollo delle dichiarazioni interessate;
  • dati degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis indicati nelle dichiarazioni che hanno impedito l’iscrizione nei registri RNA.

Il contribuente può chiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate in merito alla comunicazione ricevuta, direttamente ovvero tramite il proprio consulente fiscale, provvedere a rimuove l’anomalia o ancora, comunicare nuovi elementi che la giustifichino.

Inoltre, è sempre possibile segnalare le inesatte rilevate nella comunicazione ricevuta dall’Amministrazione finanziaria.

Se il contribuente appura la fondatezza dei rilievi dell’Agenzia delle Entrate potrà regolarizzare le anomalie e beneficiare della riduzione delle sanzioni.

In caso di mancata iscrizione dell’aiuto individuale nei Registri dipendente da errori relativi al «Codice attività ATECO», «Settore», «Codice Regione», «Codice Comune», «Dimensione impresa» e «Tipologia costi» del prospetto «Aiuti di Stato», è possibile presentare una dichiarazione integrativa con i dati corretti e sanare la posizione.

L’effetto che si ottiene da tale comportamento è la successiva iscrizione degli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis nel registro RNA, entro l’esercizio finanziario successivo a quello della dichiarazione integrativa.

In caso di mancata iscrizione dipendente da altri motivi, diversi da quelli derivanti da errori di compilazione della dichiarazione, il contribuente può mettersi in regola presentando una dichiarazione integrativa omettendo la compilazione dei dati riferibili agli aiuti, oltre che restituendo integralmente l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

In entrambi i casi saranno dovute le sanzioni che potranno beneficiare della riduzione previste dal ravvedimento operoso.

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