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Il divieto di pubblicità

Sebbene il divieto di pubblicità dei giochi pubblici con vincita in denaro sia in vigore dal 14 luglio del 2018, le controversie su questo discusso provvedimento non sembrano destinate a diminuire.

Senza entrare nel merito del divieto e della sua reale efficacia, tema peraltro recentemente affrontato anche da rappresentanti istituzionali ed esponenti dell’ente regolatorio, ciò che vogliamo brevemente ripercorrere sono le indicazioni a suo tempo fornite dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

 

Facciamo un passo indietro.

Quando il divieto di pubblicità del gioco entrò in vigore per effetto dell’art. 9 Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96, immediata si ravvisò l’esigenza di coordinare le nuove regole con la complessa disciplina del settore del gioco, con la cornice normativa primaria ed i principi dell’Unione europea.

A dipanare la matassa fu chiamata l’AGCOM – autorità a cui peraltro è ancora oggi demandata l’attività di accertamento delle violazioni e l’eventuale irrogazione delle sanzioni – grazie all’approvazione di linee guida che, dal 2019, delineano il perimetro per la corretta attuazione delle prescrizioni dettate dalla norma.

Ma prendendo a riferimento le linee guida varate dall’AGCOM, quali sono realmente le forme di comunicazione consentite per chi gestisce una tabaccheria-ricevitoria?

In via preliminare va detto che l’attenzione deve essere sempre massima perché le singole fattispecie di comunicazione commerciale prese in considerazione dall’Autorità Garante hanno una valenza meramente esemplificativa, tenuto conto che la stessa si riserva di vagliarne singolarmente il contenuto al fine di valutarne, in concreto, la valenza commerciale/promozionale o informativa.

In altri termini, quello che può fare la differenza è la cosiddetta «modalità di confezionamento del messaggio», ossia, a titolo esemplificativo, il linguaggio utilizzato, gli elementi grafici o acustici, il contesto di diffusione e via dicendo...

Fatta la doverosa premessa, ricordiamo innanzitutto che non rientrano nel divieto di pubblicità i segni distintivi del gioco legale strettamente identificativi del luogo di svolgimento della relativa attività come, a titolo esemplificativo, le insegne di esercizio.

Per quanto detto, il logo o il riferimento a servizi di gioco presenti sulle vetrofanie degli esercizi che offrono gioco a pagamento, nonché la mera esposizione delle vincite realizzate presso una ricevitoria, sono consentiti qualora effettuati con modalità, anche grafiche e dimensionali, tali da non configurare una forma di induzione al gioco a pagamento. Quindi, per fare un esempio, benché l’esposizione delle fotocopie dei tagliandi vincenti del Gratta e Vinci non sia del tutto vietata, la stessa deve essere effettuata nei soli locali della tabaccheria, limitatamente all’area di accettazione del gioco ed evitando gigantografie. Va altresì evitata l’esposizione dei biglietti vincenti in vetrina, al di fuori dei locali della rivendita, sui social network, etc.

Non sono vietate, sempre secondo l’AGCOM, le comunicazioni di carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale. Ne deriva che non sono da considerarsi forme di pubblicità le informazioni limitate alle sole caratteristiche dei vari prodotti e servizi, laddove rilasciate nel contesto in cui si offre gioco a pagamento. Rientrano in tale categoria, ad esmpio, le informazioni rese dai rivenditori riguardanti le quote, il jackpot, le probabilità di vincita, le puntate minime, «purché effettuate nel rispetto dei principi di continenza, non ingannevolezza, trasparenza nonché assenza di enfasi promozionale».

Parimenti, non configurano pubblicità le informazioni rilasciate dal tabaccaio su richiesta del cliente volte a consentire scelte di gioco consapevoli e/o in ordine al funzionamento e alle caratteristiche del gioco, ovvero sull’esistenza di nuovi prodotti o servizi.

Sono, infine, consentite tutte le forme di comunicazione imposte dalla legge o dal provvedimento amministrativo di concessione.

Relativamente ai divieti di interesse dei tabaccai-ricevitori, rammentiamo che, oltre alle tradizionali forme di pubblicità (anche indiretta, di sponsorizzazione o di comunicazione con contenuto promozionale), vanno considerate comunicazioni commerciali non consentite la distribuzione di gadget brandizzati dei prodotti di gioco, l’organizzazione di eventi con premi costituiti da prodotti brandizzati e le manifestazioni a premio come definite e qualificate dal d.p.r. 26 ottobre 2001, n. 430.

Non dimenticate, infine, che per lo svolgimento dell’attività di vigilanza l’Autorità si avvale anche della collaborazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Guardia di Finanza.

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