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E-cig: da prodotto a rifiuto

Che fine fanno le sigarette elettroniche esauste, ossia le e-cig già «utilizzate e consumate» che non funzionano più o che comunque non sono più utilizzabili?

Possono essere gettate nell’indifferenziata?

Cosa significa RAEE?

Il punto vendita deve accettare di ritirare le sigarette elettroniche esauste che gli vengono consegnate dal cliente?

Se rifiuta, cosa rischia?

Sono queste alcune delle domande più frequenti che si stanno ponendo alcuni tabaccai, soprattutto all’indomani della partenza dell’iniziativa RECYCLE-CIG promossa da Logista in ragione dell’accordo di programma sottoscritto con FIT, con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e con il Centro Coordinamento RAEE.

Proveremo a dare tutte le risposte.


Che tipo di rifiuto sono le sigarette elettroniche esauste?

Si tratta di RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e come tali devono essere raccolti e trattati separatamente dagli altri rifiuti.

Nello specifico, poi, sono RAEE di piccolissime dimensioni in quanto aventi una dimensione esterna inferiore ai 25 centimetri (art. 4, lettere e) ed f) del D.Lgs. 49/2014).


I tabaccai, così come gli altri punti vendita di sigarette elettroniche, devono sempre

e comunque accettare il ritiro delle sigarette esauste da parte dei consumatori?

L’obbligo di legge riguarda il cosiddetto «uno contro uno». Se un cliente, all’atto dell’acquisto di una nuova sigarette elettronica, intende riconsegnare una sigaretta elettronica esausta, il tabaccaio è obbligato ad accettarla senza possibilità di rifiutarsi (art. 11, comma 1, D.Lgs. 49/2014).


I tabaccai sono anche obbligati a ritirare le sigarette elettroniche dal cliente

che non acquista un prodotto nuovo?

È questo il caso in cui l’utente vuole disfarsi della sigaretta elettronica esausta a prescindere dall’acquisto di un nuovo prodotto, cosiddetto «uno contro zero». La legge parla chiaro.

L’obbligo riguarda solo i negozi con superficie di vendita al dettaglio di almeno 400 mq.

Per i negozi con superficie inferiore a tale limite, si tratta di una facoltà e non di un obbligo. (art.11, comma 3, D.Lgs. 49/2014).

Se partiamo dal presupposto che normalmente le tabaccherie hanno una superficie di vendita inferiore ai 400 mq, possiamo dire che nella quasi totalità dei casi i tabaccai non hanno l’obbligo ma la facoltà di effettuare l’«uno contro zero». Di conseguenza i tabaccai restano sempre e comunque obbligati alle procedure di ritiro «uno contro uno».


Per essere in regola e ottemperare all’obbligo «dell’uno contro uno», è sufficiente avere

un raccoglitore in tabaccheria?

Assolutamente no.

La legge impone una serie di adempimenti in assenza dei quali la raccolta, ove effettuata, sarebbe irregolare (DM 8 marzo 2010, n. 65 e D.Lgs. 49/2014).

In particolare, il tabaccaio deve:

  • iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA), pagando la quota annuale di iscrizione;
  • comunicare ai propri clienti di poter ritirare i RAAE utilizzando la pratica «dell’uno contro uno»;
  • dotarsi di propri raccoglitori;
  • raggruppare le sigarette elettroniche esauste conferite dall’utenza presso il proprio punto vendita (o altro posto che rispetti i requisiti e sia stato comunicato all’Albo Nazionale Gestori Ambientali);
  • trasportare i rifiuti ad un centro di raccolta comunale. Il trasporto deve essere effettuato con mezzi registrati all’ANGA ovvero avvalendosi di soggetti terzi autorizzati ad effettuare il trasporto dei rifiuti e come tali, a loro volta, iscritti all’ANGA;
  • annotare su uno schedario i RAEE presi in carico e quelli scaricati presso il centro di raccolta comunali;
  • compilare un documento di trasporto semplificato durante il trasporto dei RAAE al centro di raccolta comunale.

Cosa succede se il tabaccaio rifiuta di ritirare la sigaretta elettronica esausta «nell’uno contro uno» o se la ritira senza aver posto in essere gli adempimenti descritti?

Anche in questo caso la legge è molto chiara.

  • per chi non effettua o rifiuta il ritiro, è prevista la sanzione amministrativa da 150 a 400 euro per ciascuna e-cig non ritirata (art. 38 D.Lgs. n. 49/2014);
  • per chi effettua il ritiro senza essere iscritto all’ANGA, è prevista l’applicazione di sanzioni penali consistenti nella pena dell’arresto da tre mesi a un anno o in un’ammenda da 2.600 a 26.000 euro (art. 256 Codice dell’Ambiente);
  • per chi omette la tenuta del registro di carico e scarico ovvero effettua il trasporto senza il prescritto documento di traporto, sono previste sanzioni amministrative fino a 10.000 euro (artt. 256 e 258 Codice dell’Ambiente).

IN ESTREMA SINTESI...

Il tabaccaio è obbligato ad accettare sempre e comunque le sigarette elettroniche esauste da parte di clienti che acquistano il nuovo prodotto. Deve quindi provvedere ad iscriversi all’ANGA ed effettuare la raccolta in tabaccheria e il trasporto verso i centri di raccolta in modo conforme alla legge.

Se rifiuta i prodotti esausti o li accetta senza essere in regola, va incontro a sanzioni amministrative e penali.

Speciale vdt. n. 41 del 20 novembre 2023

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