Tabacco: attività informative e divieto di promozione
La normativa di settore contiene diverse disposizioni che vietano di promuovere i tabacchi e circoscrivono entro determinati limiti la possibilità di svolgere attività informative rivolte alla clientela.
Certo, il confine tra ciò che è promozione e ciò che è mera informazione non sempre è di facile percezione, con il rischio che, anche inconsapevolmente, ci si possa trovare di fronte ad iniziative non conformi alla legge esistente.
Partiamo dalla promozione, ossia da tutto ciò che è finalizzato ad incentivare la scelta della clientela su un determinato prodotto e che, come tale, è vietato.
Su questo punto recentemente ADM ha pubblicato una circolare che, partendo proprio dai casi concreti, ha sintetizzato i principali divieti:
– è vietato riportare sulle scansie i marchi ed i loghi di uno o più singoli prodotti;
– è vietato utilizzare delle modalità espositive di un prodotto del tabacco che ne evidenzi la visibilità in modo assolutamente sproporzionato rispetto agli altri. La possibilità di riservare degli spazi espositivi riguarda solo i prodotti con scarsa penetrazione o di nuova immissione sul mercato e comunque è un’esposizione che deve concludersi entro un lasso di tempo breve;
– è vietato effettuare la promozione dei tabacchi in qualsiasi forma venga realizzata, sia diretta che indiretta.
Con riferimento a quest’ultimo punto, il Capitolato d’Oneri vieta espressamente di adottare delle modalità di vendita che di fatto incentivano l’acquisto di tabacchi da parte dei clienti attraverso la consegna di buoni sconto o premi, oppure che associano la vendita o la consegna di tabacchi a quella di altri prodotti.
Passiamo poi all’attività informativa effettuabile in tabaccheria, diversa dalla promozione perché non ha una finalità commerciale volta ad orientare la scelta della clientela, ma solo quella di fornire informazioni specifiche sul prodotto.
Il Capitolato ammette questa possibilità, ma solo nel rispetto di determinate condizioni, oltre le quali si sfocia nella promozione o comunque in un’attività vietata.
Le attività informative sui tabacchi, quindi, possono essere effettuate a condizione che:
– siano dirette solo a fornire informazioni specifiche sulle caratteristiche dei prodotti da fumo: per esempio sulla qualità del tabacco, sulla lavorazione adottata, etc;
– siano dirette solo a clienti adulti;
– si utilizzino materiali informativi di dimensioni contenute (max formato A4), che riportino delle avvertenze sanitarie specifiche (il fumo nuoce gravemente alla salute) e che siano consultabili solo all’interno della rivendita (i materiali informativi non possono essere portati al di fuori della tabaccheria);
– siano effettuate da personale incaricato dai produttori e che non abbiano una durata superiore a 30 giorni;
– siano state preventivamente comunicate all’ADM.
Sempre sulle attività informative è bene avere presente che il Capitolato vieta qualsiasi offerta di prodotti del tabacco oppure la consegna di omaggi.
In buona sostanza, durante l’attività informativa e nel rispetto del divieto di svolgere attività promozionali e di osservare la neutralità, è vietato consegnare gratuitamente tabacchi ovvero altri prodotti che possano, anche solo indirettamente, sollecitare i destinatari all’acquisto di quei determinati prodotti a discapito degli altri.
Ancor più risulterà vietata la possibilità di invitare la clientela, direttamente o per il tramite di personale incaricato, a provare un determinato prodotto proponendo magari di fornirlo in sostituzione di quello già detenuto dal consumatore (cosiddetta pratica dello «switch» o cambio a vista).
Il nostro consiglio è sempre quello di valutare attentamente le attività informative che vengono proposte per la tabaccheria, perché possono esporre alle contestazioni dell’ADM e, nei casi più gravi di recidiva, portare anche alla revoca della concessione.