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Gioco del Lotto, nuovo ampliamento della rete

La vicenda ha trascorsi lontani e affonda le proprie radici in una disposizione di qualche anno fa, quando l’allora Direttore Centrale Gestione Tributi e Monopolio Giochi fornì indicazioni per l’istituzione di ricevitorie Lotto in tutte le rivendite speciali.

In particolare l’Amministrazione Finanziaria, con una circolare del 2018, decretò l’inserimento in graduatoria di tutte le istanze presentate dai titolari di rivendite speciali, senza alcuna ulteriore distinzione di tipologia. In altri termini, tutte potevano da quel momento in poi aver accesso all’ottenimento di un punto Lotto.

Una scelta per certi versi più obbligata che voluta. La decisione di equiparare tutte le rivendite speciali ai fini dell’ottenimento del Lotto, infatti, fu adottata in conseguenza delle ripetute pronunce con le quali il TAR Lazio – competente in materia – si era costantemente espresso in senso sfavorevole all’Agenzia, sia con sentenze che con ordinanze cautelari, non rilevando elementi ostativi all’istituzione di una ricevitoria nelle rivendite speciali diverse da quelle specificatamente identificate negli ambiti regolamentari.

In sostanza, accogliendo l’avviso del tribunale amministrativo, si pose fine alla disparità tra le diverse classificazioni di rivendite speciali, per anni operata anche nell’ambito delle medesime tipologie di tabaccherie (come, ad esempio, quelle istituite presso i distributori di carburanti per le quali veniva presa a riferimento la tipologia della strada – comunale o statale – su cui insisteva l’impianto).

Da quel momento in poi, dunque, tutte le rivendite speciali, ad eccezione di quelle temporanee, poterono presentare istanza per l’ottenimento di un punto Lotto per essere inserite nella relativa graduatoria nazionale alle medesime riservate.

L’ulteriore passo in avanti è stato adottato, sempre a cura dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, con una determina pubblicata sul proprio sito, tramite la quale sono state dispensate ulteriori disposizioni in materia di ampliamento della rete.

L’ADM ha sancito che per gli anni 2022 e 2023 provvederà all’assegnazione della concessione del Lotto alle rivendite speciali presenti in graduatoria, fino ad un massimo di 202 nuovi punti di raccolta, secondo i criteri stabiliti dall’art. 3 del Decreto Direttoriale del 12 dicembre 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ciò significa che tutte le rivendite speciali presenti in graduatoria, ove operino in comuni sprovvisti di ricevitoria ovvero qualora l’incasso comunale medio sia superiore a 224.911,82 euro (reddito medio definito dall’art. 1, d.d. 13 dicembre 2012), potranno ottenere l’assegnazione della ricevitoria del Lotto. È stato pertanto tralasciato il limite delle attribuzioni del Lotto alle tabaccherie speciali nella misura del 5% rispetto a quelle ordinarie, fino ad oggi vigente.

L’unica limitazione imposta dall’ADM, con il provvedimento varato, è quella di evitare il sovradimensionamento della rete. Per tale ragione ha introdotto, per questi specifici casi, il rispetto di una distanza minima tra vecchie e nuove assegnazioni.

Pertanto, anche nel caso in cui il reddito medio delle ricevitorie esistenti nel comune sia superiore a quello previsto, le rivendite speciali potranno ottenere la concessione del Lotto solo nel caso in cui siano poste ad una distanza, rispettivamente, di 1.000 metri, nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, o 400 metri, laddove la popolazione sia pari o superiore ai 10.000 abitanti.

Sostanzialmente, quindi, le 202 rivendite speciali, ancorché in graduatoria e potenzialmente assegnatarie di un nuovo punto, potranno effettivamente ottenere la concessione solamente nel caso in cui rispettino la distanza prescritta.

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