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Avanti ancora con le vecchie regole

Chi aspettava il 31 dicembre per poter rimuovere dalla propria tabaccheria le freccette elettroniche, dovrà pazientare ancora un paio di mesi.

La nuova regolamentazione amministrativa per l’installazione degli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro (quelli che comunemente vengono chiamati comma 7, dall’art. 110 comma 7 del TULPS che li disciplina. NdR), è stata modificata.

E infatti, la nuova regolamentazione, messa a punto da ADM appena qualche mese, è stata oggetto di una revisione proprio all’indomani del termine ultimo che era stato fissato per l’avvio definitivo.

Dietro questo cambio, ci sono le istanze delle associazioni rappresentative dei produttori e dei gestori cui fa capo, a ben guardare, un parco macchine non indifferente: 96.115, questo il numero degli apparecchi comma 7 certificato dal Libro Blu ADM 2020.

Il numero certamente non è paragonabile a quello delle AWP, che attualmente è attorno alle 261.000 unità, la rendita per lo Stato tutto sommato è trascurabile (appena 9,5 milioni lo scorso anno), ma è comunque un numero considerevole, specialmente se si tiene conto del complesso apparato di certificazioni e altri adempimenti che i proprietari degli apparecchi sono stati chiamati a mettere in atto per renderli conformi al nuovo regime.

Anche in funzione di questo, Piazza Mastai a giugno scorso aveva deciso di prevedere un regime transitorio fino al 31 dicembre 2021, per tutta la durata del quale si sarebbero dovute considerare ancora vigenti le vecchie regole.

Con l’ultimo provvedimento di metà dicembre, invece, il termine del periodo transitorio è slittato al 28 febbraio prossimo.

Tra le disposizioni interessate da tale differimento, ovviamente la più importante è quella dell’abrogazione della differenziazione dell’offerta.

Come sanno tutti i ricevitori che hanno delle AWP in tabaccheria, l’installazione di una newslot fa scattare l’obbligo di detenere anche un apparecchio – uno qualsiasi – senza vincita in denaro. Obbligo questo che il più delle volte è vissuto come inutile e anacronistico, ma tant’è: chi stava aspettando la fine dell’anno per togliere le proprie freccette, dovrà aspettare altri due mesi.

Ma attenzione, ci sono novità anche per chi, al contrario, ha intenzione di mantenere in rivendita i suoi apparecchi comma 7: il nuovo contingentamento previsto da ADM slitta anch’esso e sarà dunque operativo solamente a partire dal 1 marzo.

Insomma, per questi ricevitori ci sono ancora due mesi per adeguarsi ai nuovi parametri.

Visto il mutamento del quadro amministrativo, una considerazione diventa obbligatoria, e riguarda l’ISI, ossia l’Imposta sugli intrattenimenti che annualmente (precisamente entro il 16 marzo) il proprietario della macchina (solitamente il gestore/noleggiatore e solo in via residuale il tabaccaio ricevitore stesso), deve corrispondere all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

Ovviamente, venendo meno l’obbligo della differenziazione dell’offerta, per coloro che decidessero di rimuovere l’apparecchio comma 7, vengono meno anche gli obblighi connessi alla conservazione della quietanza di pagamento dell’imposta da parte del proprietario (chiunque esso sia) da presentare in caso di controlli.

È bene tener presente, tuttavia, che l’imposta ISI è dovuta per intero per gli apparecchi installati prima del 1 marzo di ogni anno; conseguentemente, poiché la proroga decisa da ADM consente la rimozione solamente a partire dal 1 marzo prossimo, nella pratica, per l’anno 2022 il regime dell’ISI non subisce alcuna modifica: la disinstallazione degli apparecchi ludici, in altri termini, avrà effetto solamente a partire dal 2023.

Insomma, la tanto attesa rivoluzione dei comma 7 tarderà un paio di mesi più del previsto.

L’attesa però si farà perdonare senz’altro: il nuovo regime, più rispondente all’attuale scenario di giochi, segnerà infatti un vero e proprio balzo in avanti, in termini di efficienza e trasparenza, per tutto il segmento.

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