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No green pass?

Il lavoratore senza certificazione risulta «assente ingiustificato», ma conserva il posto. Vediamo come fare i controlli in azienda.

L’Italia sarà il primo Paese europeo ad introdurre l’obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato ed emanato il Decreto Legge che impone l’obbligo, indistintamente per tutti i lavoratori, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021. Il provvedimento è entrato in vigore il 22 settembre 2021.

Un simile obbligo, stigmatizzato da più parti, viene introdotto con l’intento di porre un argine ai contagi nei luoghi di lavoro, che tornano ad accogliere la maggioranza dei dipendenti, consentendo la ripartenza delle attività e della produzione a pieno ritmo, in sicurezza.

La norma riguarda tutti i lavoratori, senza distinzione tra pubblico e privato. Dovranno munirsi della Certificazione anche i professionisti, gli autonomi, chi svolge volontariato o attività di formazione, gli imprenditori, i co.co.co., i prestatori occasionali e persino colf e baby sitter.

Chi scegliesse il vaccino per ottenere la Certificazione verde, ha tempo fino al 30 settembre per far valere il pass dal 15 ottobre, dal momento che diventa valido solo 15 giorni dopo la prima dose.

Il Decreto Legge, leggermente modificato rispetto al testo licenziato dal Consiglio dei Ministri, prevede che i lavoratori trovati sprovvisti del documento, non potranno accedere nei locali aziendali e non percepiranno lo stipendio, ma non potranno essere sospesi o licenziati.

Saranno i datori di lavoro ad essere tenuti ad assicurare il rispetto delle nuove disposizioni. I controlli saranno effettuati «preferibilmente» all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.

I datori di lavoro dovranno individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

I datori di lavoro definiranno entro il 15 ottobre le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche; l’eventuale personale addetto ai controlli dovrà essere appositamente delegato. Il sistema di verifica che sarà adottato, non potrà rivelare se il Green Pass è stato rilasciato a seguito di vaccino, tampone o guarigione da Covid.

L’assenza ingiustificata del lavoratore sprovvisto del pass, perdura fino alla presentazione del certificato o, in mancanza, fino al 31 dicembre 2021 e non ha conseguenze disciplinari essendo prevista la conservazione del rapporto di lavoro.

Questo è l’unico caso in cui il protrarsi dell’assenza ingiustificata non dà luogo al licenziamento, come diversamente previsto dai diversi CCNL.

Nei casi di assenza protratta, solamente nelle imprese con meno di 15 dipendenti il datore di lavoro può sostituire il lavoratore sospeso. Il decreto prevede infatti che dopo 5 giorni di assenza ingiustificata si possa attivare la sostituzione e sospendere il lavoratore per la durata del contratto di sostituzione, per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabile una sola volta, ma non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Nei confronti del lavoratore che viene sorpreso senza il Green Pass all’interno dei locali di lavoro è prevista una sanzione amministrativa dai 600 ai 1.500 euro, ferme restando eventuali conseguenze disciplinari.

Le sanzioni sono previste anche nei confronti dei datori di lavoro che non mettono in pratica le misure previste entro il 15 ottobre: si va ad un minimo di 400 ad un massimo di 1.000 euro.

La durata del Certificato verde è estesa fino a 12 mesi per i vaccinati e per i guariti dal Covid che abbiano effettuato una dose di vaccino.

I lavoratori non potranno effettuare i tamponi gratuitamente, il prezzo (bloccato) del test è di 15 euro.

Saranno invece gratuiti per le persone «fragili», per i quali è sconsigliata la vaccinazione e che, quindi, non avranno l’obbligo del Green Pass.

Nei casi di tampone negativo, il certificato Covid viene generato in poche ore e ha validità per 48 ore dall’ora del prelievo.

Nei casi invece di avvenuta guarigione, viene prodotto entro il giorno seguente e ha validità di 180 giorni.

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