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STS informa: green pass in ricevitoria

Per accedere alle scommesse e agli apparecchi da intrattenimento necessario l’obbligo

della certificazione verde. Ma attenzione alle schermate

Fin dai primi giorni in cui è stato adottato anche in Italia e cioè a partire dallo scorso 6 agosto, il Green Pass è diventato senz’altro protagonista di questa fase dell’era Covid-19. E infatti sono ormai milioni gli italiani che lo utilizzano quotidianamente per accedere a diversi esercizi e attività, oltreché, allo stato attuale per poter viaggiare liberamente, sia in Italia che all’estero.

Insomma, un vero e proprio cambio di abitudini che, lo abbiamo visto, al di là dei primi timori e incertezze, è stato immediatamente metabolizzato da tutti, utenti e gestori dei vari negozi e servizi a cui è stato imposto l’obbligo di verifica.

 

Tra questi, ormai lo abbiamo imparato, vi è anche l’accesso ai corner scommesse e l’utilizzo delle slot presenti nelle tabaccherie. Nessun dubbio sul fatto che l’obbligo del Green Pass riguardi la sola fruizione dei singoli servizi di gioco predetti e non anche l’ingresso nell’attività in generale, ma attenzione anche ad altri aspetti più tecnici che è bene tenere a mente, anche per evitare spiacevoli sorprese.

 

Non a caso, lo stesso Ministero dell’Interno, con un’apposita Circolare, e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, nelle scorse settimane sono tornate sull’argomento, fornendo alcuni importanti chiarimenti. E infatti, se da una parte l’esercente ha sì l’obbligo di verificare che i clienti che vogliano accedere ai predetti giochi abbiano un Green Pass valido, dall’altra la verifica della corrispondenza tra il titolare della certificazione e il cliente che l’ha presentata non è sempre obbligatoria.

Tale controllo, che ovviamente è effettuabile solamente con la richiesta dei documenti ai giocatori, è obbligatorio solamente quando la contraddittorietà tra i dati indicati e la persona fisica risulti oltremodo evidente. Non a caso, in questi casi (e solo in questi) qualora l’esercente comunque non effettui la verifica, è passibile di sanzione – sanzione che altrimenti è normalmente applicabile solo nei confronti dell’avventore che presenta una certificazione intestata ad altri.

Secondo aspetto: l’esercente, come già detto, non solo deve verificare il possesso del Green Pass, ma anche che questo sia valido. Strumento necessario a tal scopo è l’App ufficiale VerificaC19 con il quale effettuare la scansione del QR Code.

Gli esiti sono diversi, ma c’è davvero poco da sbagliare: per accedere a slot e scommesse è necessaria la schermata verde o quella azzurra (rispettivamente, per i più pignoli, certificato valido in Italia e per viaggiare in Europa e certificato valido esclusivamente in Italia, ma non per viaggiare in Europa).

Stop, invece, con la schermata rossa, che sanziona le certificazioni «non valide» per i più svariati motivi (tra cui ad es. formato errato o certificato scaduto).

Accanto a queste, una categoria di certificazioni rosse particolari, ossia quelle «non ancora valide».

In questa categoria di certificazioni confluiscono quei Green Pass di cui non è ancora cominciata la validità meramente per questione di tempo: infatti, per la prima dose dei vaccini che ne richiedono due o per i vaccini monodose, la certificazione è valida solamente dal 15° giorno dopo la somministrazione.

Per questi clienti, insomma, occorre avere qualche giorno di pazienza, di modo che decorso il numero di giorni necessari, la certificazione diventi, per l’appunto, verde.

Massima attenzione dunque al possesso e alla verifica dei Green Pass dei vostri clienti.

La loro introduzione è un elemento imprescindibile per garantire l’apertura di tutte le attività che, negli scorsi lockdown, sono rimaste inesorabilmente chiuse.

Per questo motivo, fare in modo che il sistema funzioni significa contribuire al rilancio del nostro Paese.

BOX 1

Introduzione del Green Pass


A disporre il Green Pass è stato il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, provvedimento di importanza strategica per la gestione della difficile situazione economico-sanitaria in atto, che ha cercato una mediazione tra l’esigenza di un ritorno alla normalità (con la riapertura massiva di tutte le attività) e la prevenzione dei contagi. Oltre all’introduzione del Green Pass per l’accesso a diverse attività e servizi, il decreto ha anche modificato i parametri per la classificazione delle regioni in fascia bianca, gialla, arancione e rossa, rendendoli più coerenti con le attuali esigenze del Paese.

BOX 2

Dubbi sul Green Pass?

Per ogni approfondimento, ricordiamo che potete consultare anche le FAQ rese disponibili dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla pagina www.dgc.gov.it.

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