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Corrispettivi tabaccherie: la trasmissione telematica

Con la smaterializzazione dello scontrino si completa il disegno del Legislatore volto alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, avviato dapprima con l’introduzione della trasmissione telematica dei corrispettivi dei distributori automatici, iniziata il 1 gennaio 2018, per poi passare alla fatturazione elettronica, in vigore dal 1 gennaio scorso, fino ad arrivare ai corrispettivi telematici in generale, che partiranno dal 1 gennaio del 2020.

La sostituzione della carta con «file», significa per tutti un risparmio in termini di tempo e in adempimenti connessi alle varie registrazioni connesse alla memorizzazione dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di registratori di cassa tradizionali.

Certo, anche in questo caso, il cambiamento non sarà privo di inconvenienti e costi, soprattutto derivanti dalla necessità di un’adeguata attrezzatura tecnologicamente adeguata in grado di trasmettere i dati dei corrispettivi in formato XML all’Agenzia delle Entrate.

È vero, comunque, che il cambiamento era nell’aria da tempo e quindi, i produttori di registratori di cassa da diversi anni ne hanno messo in commercio in grado di rispettare le caratteristiche tecniche previste per il nuovo adempimento, pertanto, l’intervento sul registratore di cassa in uso in tabaccheria potrebbe anche limitarsi ad un semplice adeguamento tecnologico, senza necessità di sostituzione.

Su questo tema, di sicuro interesse per la categoria, torneremo in seguito.

È di qualche giorno fa invece il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che è intervenuto per precisare alcuni ambiti di esclusione temporanea dalla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Al di là del Decreto, ricordiamo che la legge ha fissato per tutti i commercianti l’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi a decorrere dal 1 gennaio 2020, anticipandone la decorrenza al 1 luglio 2019 alle imprese con volume di affari ai fini IVA superiore a 400.000 euro.

Il Decreto Ministeriale del 10 maggio 2019, invece, ha precisato che, in fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi non si applica alle operazioni non soggette a certificazione (come ad esempio i tabacchi e le ricariche telefoniche. NdR) ed alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo, con qualunque mezzo esercitato.

Inoltre, il Ministero ha introdotto una proroga, fino al 31 dicembre 2019, per le operazioni soggette a certificazione fiscale effettuate in via marginale rispetto al volume d’affari complessivo, cioè se le attività soggette a scontrino sono complessivamente marginali rispetto a tutte quelle esercitate.

In particolare, indipendentemente dal volume d’affari IVA, se le operazioni oggetto di scontrino fiscale sono fino all’1% del volume d’affari complessivo dell’anno 2018, l’obbligo del registratore di cassa telematico decorrerà dal 1 gennaio 2020.

La maggior parte dei tabaccai dovrebbe essere interessata dal nuovo adempimento a decorrere dal 1 gennaio 2020, in considerazione del volume d’affari IVA al di sotto dei 400.000 euro ovvero della marginalità delle operazioni soggette a scontrino, come in precedenza esposto.

In linea generale, nell’ambito delle attività esercitate dalle tabaccherie, concorrono alla determinazione del volume d’affari gli incassi relativi alla merce varia, i margini dei servizi imponibili in genere svolti per conto di un gestore, gli aggi Lotto/lotterie e complessivamente dell’attività di ricevitoria, i margini dei servizi finanziari.

Mentre, non concorrono alla determinazione gli aggi dei tabacchi, i margini dei biglietti del trasporto pubblico urbano, dei tagliandi del parcheggio, delle ricariche e dell’attività di edicola.

Pertanto, la maggior parte dei tabaccai avrà a disposizione 6 mesi in più, rispetto agli altri commercianti, per adeguarsi mediante idonea attrezzatura informatica a ciò predisposta per trasmettere i dati dei corrispettivi, degli aggi e dei margini in precedenza indicati e ricompresi nel volume d’affari IVA.

Quindi, per i tabaccai nulla cambia rispetto alla normale gestione ai fini IVA delle merci e dei servizi soggetti a scontrino, ciò che si modificherà sarà l’operatività connessa alla predetta gestione fiscale dato che lo scontrino fiscale verrà sostituito da un file XML da trasmettere all’Agenzia delle Entrate, come già molti dei lettori fanno per i corrispettivi dei distributori automatici relativi alla merce varia.

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