Gioco del Lotto: Nuove opportunità per le rivendite speciali
D’ora in poi tutte le tipologie di rivendite speciali potranno accedere alla possibilità di ottenimento della ricevitoria del Lotto.
È questa, in sintesi, l’importante novità rappresentata in una recente nota diramata dalla Direzione Centrale Gestione Tributi e Monopolio Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In realtà, agli albori dell’automazione del gioco, la normativa sulle ricevitorie prevedeva l’istituzione di punti di raccolta del Lotto nelle sole rivendite ordinarie.
Successivamente, anche grazie alle pressioni all’epoca esercitate dalla FIT, fu prevista l’estensione dell’istituzione di nuove ricevitorie del Lotto anche in alcune tipologie di rivendite speciali permanenti di generi monopolio site in stazioni ferroviarie, marittime, automobilistiche, delle aviolinee e in stazioni di servizio autostradali.
Il processo di ampliamento della rete proseguì incessante, cosicché l’Amministrazione estese dapprima la possibilità di ottenimento del Lotto anche alle tipologie di rivendite speciali ubicate all’interno delle sale Bingo, dei centri commerciali e degli ipermercati e poi a quelle site in stazioni di servizio stradali situate in tangenziali, strade statali e provinciali nonché raccordi autostradali.
Negli ultimi tempi però l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dovuto prendere atto del significativo aumento dei contenziosi avverso provvedimenti di diniego delle autorizzazioni al rilascio di un punto di raccolta del gioco del Lotto all’interno di rivendite speciali, diverse da quelle specificatamente identificate negli ambiti regolamentari.
Molte tabaccherie speciali ed in particolar modo quelle operanti in stazioni di servizio site su strade comunali, hanno infatti presentato ricorso al TAR del Lazio, competente in materia, sostenendo l’illegittima esclusione dalla possibilità di ottenimento della ricevitoria.
I giudici amministrativi si sono costantemente espressi in senso sfavorevole all’Agenzia, sia con sentenze, che con ordinanze cautelari.
In breve, il TAR del Lazio ha in più occasioni affermato che «...sia la lettera che la ratio della normativa primaria non ostano all’istituzione di un punto di raccolta del gioco del Lotto in rivendite speciali diverse da quelle enumerate nelle fonti secondarie indicate dall’Amministrazione – aggiungendo pertanto di – ritenere che non sussistano specifiche preclusioni nei riguardi delle cosiddette rivendite speciali appare più in linea con l’attuale assetto di liberalizzazione delle concessioni dei punti di raccolta del gioco del Lotto».
In conseguenza di tali pronunce, la Direzione Centrale Normativa e Affari Legali dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha ritenuto che la suddetta previsione trova applicazione per tutte le rivendite previste dall’attuale normativa.
Pertanto, chi gestisce una qualsiasi rivendita speciale, purché non temporanea, da ora potrà presentare la domanda di assegnazione della concessione del gioco del Lotto.
Per l’assistenza necessaria su come e dove presentare l’istanza, non esitate a contattare il Sindacato FIT territorialmente competente che sarà lieto di fornirvi tutte le indicazioni utili.