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Iperammortamento: il MISE pubblica una nuova circolare interpretativa

L’interesse dei contribuenti e delle imprese nei confronti di un’agevolazione come quella dell’iperammortamento, che contribuisce alla riduzione della tassazione sui redditi, ha generato nei confronti del Ministero numerose richieste di chiarimento su aspetti tecnici.

Infatti, se allarghiamo la visuale nei confronti di altre imprese, si pensi ad esempio alle industrie che la «tecnologia» la masticano tutti i giorni, far ricadere la scelta di un investimento compreso nell’elenco dei beni ammessi all’iperammortamento può significare anche centinaia di migliaia di euro di risparmi di imposta.

La genericità e complessità della portata della norma hanno fatto il resto, ma di questo avete già letto in più occasioni, anche sulla nostra rivista. Tuttavia è necessario un breve richiamo alla norma prima di soffermarci su quanto ha chiarito il MISE.

La Legge di Bilancio per il 2018 ha prorogato di un anno (fino al 31 dicembre 2018 ed a determinate condizioni fino al 31 dicembre 2019) le disposizioni per agevolare gli investimenti in beni strumentali nuovi in possesso di determinate caratteristiche e rientranti nella logica del Piano Industria 4.0. Il beneficio fiscale previsto dalla legge consiste nella maggiorazione del costo di acquisto dei predetti investimenti ai fini dell’ammortamento, nella misura del 150% ed il relativo vantaggio fiscale è immediatamente percepibile con la dichiarazione dei redditi.

Passando ad aspetti di maggior interesse per la categoria dei tabaccai, anche la FIT, nel corso del tempo, ha cercato di dirimere l’intricato garbuglio, tentando di individuare un’interpretazione normativa coerente con l’obiettivo del legislatore, sia in merito agli aspetti soggettivi (chi è ammesso a fruire dell’agevolazione) che a quelli oggettivi (i beni ricompresi nel perimetro applicativo) ma alla fine ha rinunciato, rimettendo ogni valutazione tecnica a professionisti del settore, viste le competenza tecniche necessarie.

Ora, finalmente, il Ministero dello Sviluppo Economico, ad oltre 1 anno e mezzo dall’avvio dell’agevolazione, ma comunque in tempo utile per la predisposizione della prima dichiarazione dei redditi utilizzabile per la fruizione del beneficio, ha posto ulteriori punti fermi che si aggiungono a quelli già intervenuti, e pur sempre validi, nel corso del tempo, anche ad opera dell’Agenzia delle Entrate.

Procediamo di seguito ad una breve disamina di alcune tematiche di maggiore interesse per la categoria dei tabaccai tra quelle affrontate dalla circolare.

Il testo integrale di questo articolo è pubblicato sul n. 22 de la Voce del Tabaccaio del 11/06/2018

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