Tabaccherie: no alla liberalizzazione
La Federazione Italiana Tabaccai incassa una nuova vittoria a favore della categoria.
Questa volta a farne le spese è un privato di Napoli che richiedeva il rilascio di una tabaccheria dopo “semplice” istanza, ai sensi della Direttiva «Bolkestein».
La FIT non è stata a guardare: difendendo in giudizio il tabaccaio più vicino, ha presentato forti argomentazioni che il Collegio adito ha pienamente condiviso rigettando il ricorso promosso.
Ma questo non era l’unico caso. La sentenza del TAR della Campania, appena pubblicata, si affianca ad altre pronunce che hanno categoricamente affermato l’inapplicabilità delle norme nazionali e comunitarie in materia di liberalizzazione delle attività economiche al sistema di vendita dei tabacchi.
La controversia è iniziata in un periodo in cui, nel nostro Paese, il percorso di recepimento delle norme comunitarie sulla competitività economica e sul libero mercato era appena cominciato e sarebbe andato a definirsi negli anni successivi in forza di numerosi interventi in materia da parte del legislatore nazionale.
Inoltre, nel medesimo periodo, l’assetto normativo riguardante il sistema distributivo, di così grande interesse per lo Stato, risalente al 1957 – corredato da un’innumerevole serie di circolari – era stato reso «vulnerabile» da una stratificazione, piuttosto corposa, di decisioni giurisprudenziali.
In sostanza, il ricorso rappresentava un insidioso tentativo di «smantellare», complessivamente, il «sistema Monopoli di Stato», nonché di riformare o, addirittura, eliminare radicalmente l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che governa su una sostanziale e rilevante parte del gettito fiscale.
Questa importante sentenza nel condividere pienamente le argomentazioni della difesa incaricata da FIT ha autorevolmente affermato che la commercializzazione dei generi di monopolio non è subordinata alle regole della libertà di concorrenza e del libero scambio, ma si muove nell’ambito di un sistema normativo che garantisce allo Stato di «...mantenere l’esclusiva (monopolio fiscale) che gli consente di effettuare un controllo sull’intero ciclo di produzione e distribuzione del prodotto...».
Ci auguriamo che la decisione del TAR di Napoli possa costituire un valido strumento per rafforzare la difesa della nostra rete anche in sede europea.