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Divieto di vendita prodotti non conformi e concentramento per reso

 

Come noto l’articolo 28 del decreto legislativo n. 6 del 2016, nel recepire la direttiva 40 del 2014, prescrive tassativamente il divieto di immissione sul mercato a partire dal 21 maggio 2017 dei prodotti non conformi alle nuove disposizioni in materia di etichettatura, confezionamento, ingredienti ed emissioni. Ne deriva che da tale data, essendo terminato il periodo transitario previsto dalla legge, è definitivamente vietata la vendita in tabaccheria di tutti i prodotti del tabacco non conformi alle nuove disposizioni.

La medesima norma prevede altresì, per i tabacchi lavorati, che i prodotti in questione sono equiparati a quelli con difetti di condizionamento o confezionamento all’origine e, conseguentemente, possono essere concentrati dai rivenditori presso i depositari di approvvigionamento fino al 30 giungo 2017. Resta inteso che i prodotti in questione dovranno essere concentrati in unica soluzione e comunque presso il depositario (ovvero i depositari) da cui ci si è approvvigionati. E’ di tutta evidenza il depositario potrà legittimamente rifiutare di prendere in carico prqodotti che non abbia mai distribuito.

A seguito della divulgazione verso gli associati di notizie contrastanti, dopo opportuno confronto con la Direzione Gestione Accise Monopolio Tabacchi dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, si ritiene opportuno in questa sede fornire ulteriori e specifiche indicazioni utili a consentire una corretta gestione delle operazioni di reso.

a) Nessun elenco prodotti concentrabili può ritenersi ufficiale o vincolante: l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, appositamente investita del problema, ci ha comunicato di non aver divulgato alcun elenco riportante i prodotti concentrabili.

b) I prodotti da concentrare possono essere solo quelli conformi alla direttiva 2001/37/CE: non possono essere legittimamente concentrati prodotti antecedenti alla precedente direttiva (quindi prodotti molto vecchi privi delle avvertenze sanitarie) e, pertanto, ove questo dovesse erroneamente avvenire, il deposito fiscale di riferimento dovrà comunque prendere in carico la scatola sigillata e rilasciare la bolletta di carico sull’intero quantitativo. Sarà cura del personale ispettivo dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli autorizzare successivamente l’emissione della nota di credito limitatamente ai prodotti effettivamente concentrabili.

c) La non conformità riguarda sia prodotti radiati che non radiati: i prodotti da concentrare possono essere stati radiati per effetto di specifico provvedimento da parte di AAMS ovvero semplicemente non conformi alle nuove disposizioni (in assenza di esplicita radiazione).

d) Uso di adesivi per avvertenze su alcune tipologie di prodotto: la normativa consente, in caso di prodotti diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare in buste, di apporre le nuove avvertenze relative alla salute mediante adesivi sui prodotti originariamente confezionati con le vecchie prescrizioni, a condizione che gli adesivi stessi siano inamovibili. Tale opzione è limitata, quindi, a sigari, sigaretti, tabacco da pipa e prodotti del tabacco non da fumo. Si precisa che per quanto riguarda i prodotti del tabacco di nuova generazione, attualmente commercializzati, il problema non sussiste in quanto gli stessi sono stati fin dall’inizio immessi sul mercato con le medesime avvertenze prescritte dalle nuove disposizioni. Negli altri casi, ove dovesse essere necessario conformarsi alle nuove avvertenze, gli adesivi dovranno essere conformi a quanto prescritto dalla normativa, dovranno essere forniti dalle case produttrici che, per il tramite di proprio personale, ne cureranno la corretta apposizione per la quale, in modo tassativo, non dovrà in alcun modo essere compromesso l’originario confezionamento del prodotto. A titolo esemplificativo, gli adesivi non potranno essere utilizzati per le confezioni con cellophane. Gli adesivi anche se inamovibili non possono essere utilizzati per le confezioni con chiusura incernierata cioè quelle la cui superficie laterale viene divisa in due quando la confezione è aperta. Ciò in quanto l'avvertenza testuale dovrebbe essere apposta all’interno sulla superficie più visibile all’atto dell’apertura della confezione. Per i prodotti sui quali siano applicabili le nuove avvertenze con adesivi rimane, comunque, la facoltà per il rivenditore di procedere al concentramento presso il deposito fiscale. I prodotti aventi confezioni con chiusura incernierata, invece, potranno solo essere riconcentrati. 

Facciamo infine presente che il materiale recapito dei prodotti da concentrare presso il deposito fiscale di riferimento dovrà essere effettuato a cura del rivenditore anche ove lo stesso dovesse usufruire del trasporto a domicilio. Si ribadisce infatti che il contratto di trasporto e consegna a domicilio del tabacco non prevede la possibilità di incaricare il trasportatore di tale ulteriore incombenza.

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