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Distributori automatici: la trasmissione telematica dei corrispettivi

Con il provvedimento del 30 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate ha tirato le somme sulla complessa questione relativa all’obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi derivanti dalle vendite attraverso i distributori automatici.

Allo stesso tempo ha fornito una risposta ufficiale alla FIT in merito all’esclusione da qualsiasi obbligo per i tabaccai che utilizzano il distributore automatico esclusivamente per la vendita di tabacchi o di prodotti ad esso assimilabili da un punto di vista Iva.

Ricordiamo che la FIT aveva inviato nel tempo diversi quesiti all’Agenzia delle Entrate per cercare di fare chiarezza innanzitutto su quali fossero i corrispettivi da trasmettere ma, soprattutto, attraverso quali apparecchiature, dato che la legge preclude, almeno fino al 2022, l’obbligo di imporre spese di sostituzione ed ammodernamento delle apparecchiature in uso.

Facciamo il punto: sono escluse in assoluto dalla trasmissione telematica dei corrispettivi le vendite effettuate tramite distributore automatico, di: tabacchi; schede e ricariche telefoniche; biglietti per il parcheggio; biglietti per il trasporto pubblico; biglietti delle lotterie istantanee (Gratta e Vinci). Invece, per coloro che utilizzano i distributori automatici anche per la vendita di merce varia assoggettata ad IVA è necessario fare ulteriori considerazioni. Tutte le informazioni in merito sono pubblicate, nel dettaglio sul n. 14 de La Voce del Tabaccaio.

L’articolo integrale è pubblicato sul n. 14 de La Voce del Tabaccaio del 10/04/2017

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