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Voucher Inps: il legislatore li elimina! Un fulmine a ciel sereno!

Sì, sarebbe proprio il caso di definirlo così, vista la velocità con la quale è stata eliminata tutta la disciplina del lavoro accessorio!

Se ne parlava da mesi, della necessità di una riforma del settore delle prestazioni “accessorie”, del lavoro occasionale ma insomma arrivare ad annullare uno strumento di remunerazione dei piccoli lavoretti, che con tutti i suoi limiti e le contraddizioni comunque funzionava, no, non ci si pensava di certo.

Almeno una parvenza di regolarità quei compensi l’avevano, almeno sotto l’aspetto legato alla formalizzazione del pagamento. E dire che, sarebbe stato sufficiente incrementare l’attività ispettiva o magari anche rendere maggiormente fruibili i dati già presenti sui sistemi Inps e relativi al servizio voucher per contrastare eventuali ipotesi elusive dello strumento.

Il servizio per la categoria dei tabaccai era divenuto nel tempo importante dal punto di vista economico, non tanto per la percentuale ritratta su ogni singolo pezzo quanto per il volume dei pezzi emessi, che nell’ultimo anno ha raggiunto la ragguardevole soglia dei 133.827.843 voucher dei quali circa il 76% venduti dai tabaccai.

I tabaccai hanno sicuramente contribuito al successo dello strumento messo a disposizione dalla legge, garantendo professionalità nello svolgimento del servizio e la circolarità dei voucher stessi, dato che in tabaccheria i voucher venivano emessi ma anche riscossi da parte del lavoratore.

La capillarità delle tabaccherie diffuse sul territorio e la facilità di utilizzo dello strumento hanno fatto il resto. Con il Decreto Legge n. 25 del 17 marzo 2017 «Disposizioni urgenti per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti» sono stati abrogati gli artt. 48-49-50 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, dedicati alla disciplina del lavoro accessorio. Si introduce, tuttavia, con il medesimo Decreto legge, un periodo transitorio, fino al 31 dicembre 2017, entro il quale i voucher già emessi, alla data di entrata in vigore del provvedimento, potranno essere utilizzati.

Il D.L. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017 ed entrato in vigore il medesimo giorno della sua pubblicazione.

In virtù di ciò, dal 18 marzo non si potevano emettere più i voucher.

E per quelli emessi precedentemente? Dopo 4 giorni di silenzio e di caos interpretativo, il 21 marzo scorso il Ministero del Lavoro ha pubblicato un comunicato stampa secondo cui ai voucher emessi fino al 17 marzo 2017 si applicano le disposizioni operative abrogate da decreto. La riscossione da parte dei prestatori e, di conseguenza, il pagamento, da parte dei tabaccai, dei medesimi voucher in circolazione continuerà fino a diversa comunicazione sempre che, è il caso di aggiungere, si trovino tabaccai disposti a pagarli. Ma quali sarebbero le norme applicabili in questo caso? È evidente che non è certo sufficiente quanto affermato dal Ministero!

L’iter di conversione in legge del D.L. 25/2017 sarà monitorato; torneremo ovviamente sull’argomento per gli aggiornamenti del caso.

Il testo integrale di questo articolo è pubblicato sul n. 12 de La Voce del Tabaccaio del 27/03/2017

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