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Sigaretta elettronica: finalmente la regolamentazione!

Premiato il lavoro della FIT

Lo avevamo detto fin dall’inizio, lo abbiamo gridato ai quattro venti quando tutti sembravano non sentirci ed oggi, con soddisfazione, possiamo dire che avevamo ragione.

Le sigarette elettroniche necessitavano di regole chiare e precise che fossero in grado di salvaguardare gli interessi di tutti: dello Stato, che continuava a perdere grosse fette di gettito erariale; dei cittadini, che rischiavano di avvicinarsi ad un prodotto privo di qualsiasi controllo; dei tabaccai, che improvvisamente si sono trovati dinnanzi ad un “prodotto concorrente” che, non solo poteva essere venduto da tutti e senza alcun imposizione fiscale, ma la cui vendita, paradossalmente, era vietata in tabaccheria.

Ed infine il Governo ha fatto propria la nostra posizione regolamentando la sigaretta elettronica nell’ambito dell’articolo 11, comma 22, del decreto legge n. 76, pubblicato in data 28 giugno sulla Gazzetta Ufficiale.

Dall’analisi del provvedimento la nostra categoria vede finalmente riconosciuto il proprio ruolo grazie ad una sostanziale assimilazione della disciplina delle sigarette elettroniche a quella dei tabacchi lavorati.

Andiamo per ordine.

In primo luogo, la nuova disciplina prevede l’applicazione dell’imposta di consumo (accisa) pari al 58,5% sul dispositivo, sulle parti di ricambio dello stesso ed, evidentemente, anche sulle ricariche, parificando tale “prodotto” sul piano della tassazione alle sigarette ed al tabacco trinciato.

In secondo luogo, proprio in ragione di detta tassazione, la commercializzazione (ossia la distribuzione all’ingrosso) è riservata ai soggetti preventivamente autorizzati da AAMS sulla base degli stessi requisiti e delle stesse condizioni oggi richieste ai Depositari Fiscali autorizzati. Tali soggetti a loro volta devono comunicare ai fini dei controlli fiscali tutta una serie di informazioni ivi compresi gli esercizi abilitati alla vendita al pubblico.

La novità che interessa più direttamente la nostra categoria è che il provvedimento stabilisce in modo assolutamente esplicito che, in attesa di una disciplina organica di riferimento, la vendita di tali prodotti sia consentita anche ai tabaccai in deroga all’articolo 74 del d.p.r. 1074/58.

Al fine di consentire all’Amministrazione l’emanazione del decreto attuativo e la regolarizzazione dei punti vendita tabaccai e non già attivi, le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1 gennaio 2014.

Infine, segnaliamo che nell’ambito dello stesso provvedimento è stato previsto che la commercializzazione di tali prodotti venga assoggettata alla vigilanza dell’ Amministrazione finanziaria ed al monitoraggio del Ministero della Salute per i profili di propria competenza.

Il nostro lavoro non finisce qui.

Ci prepariamo a dare battaglia affinché il provvedimento non subisca in sede di conversione stravolgimenti a noi sfavorevoli, ma, anzi, possa assumere contorni più definiti e cogenti.


Giovanni Risso

La Voce del Tabaccaio

VDT numero 45 dell' anno 2024

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