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Riscossione imposta di bollo: contrassegni telematici

 

I rulli per la stampa dei contrassegni telematici relativi al servizio di riscossione dell’imposta di bollo in modalità telematica sono da sempre all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate in considerazione del valore intrinseco degli stessi (supporto in carta filigranata prodotta dal Poligrafico dello Stato) e del rischio connesso ad un uso fraudolento da parte di soggetti non autorizzati, che possano venirne in possesso.

L’Agenzia delle Entrate, nella convenzione relativa al servizio, ha previsto specifiche procedure applicabili ogni qualvolta si verifichi il furto o lo smarrimento di rulli per la stampa dei contrassegni telematici.

Tali disposizioni hanno l’obiettivo di sensibilizzare la categoria verso un comportamento volto alla prevenzione dei rischi di furto e smarrimento di un materiale caratterizzato da un alto valore intrinseco per la natura e tipologia di attività della quale ne è elemento fondamentale.

In caso di furto ovvero di smarrimento dei rulli per la stampa, la Società Arianna 2001 SpA, incaricata dell’approvvigionamento del materiale nei confronti delle tabaccherie autorizzate, sulla base della denuncia presentata alle autorità competenti da parte dei tabaccai, procede al blocco delle forniture fino a che l’Agenzia delle Entrate non ne autorizza la ripresa, sbloccando la singola posizione.

È previsto, infatti, che l’Agenzia delle Entrate sblocchi la singola posizione e, di conseguenza, la relativa autorizzazione al reintegro del materiale nei confronti del rivenditore, solo dopo che l’intermediario abbia pagato la relativa penale.

L’importo delle penalità è previsto dall’art. 11 della Convenzione per il Servizio ed è pari ad 50 euro per ciascun rullo oggetto di furto e 100 euro per ciascun rullo smarrito.

Le penali sono sempre comminabili nei casi di smarrimento o furto di rulli contenenti un numero di etichette superiore a 15 pezzi. Fino a che il rivenditore non paga l’importo per le penalità dovute l’Agenzia delle Entrate può anche sospendergli completamente il servizio di riscossione telematico.

In tali ipotesi, l’Agenzia comunica formalmente al rivenditore, mediante una specifica nota, le penalità comminate e le modalità operative per il pagamento.

Questa attività, tuttavia, richiede tempi di lavorazione non sempre immediati.

Pertanto, al fine di accelerare la ripresa delle forniture dei rulli per la stampa è previsto che il tabaccaio possa, in autonomia, pagare le penalità, tenendo conto della relativa denuncia presentata.

Per il versamento dovrà essere utilizzato il modello F24 con l’indicazione del codice tributo TABF nella sezione «Erario».

La FIT coadiuva gli associati che ne ravvisano l’opportunità nella materiale determinazione dell’importo delle penalità dovute in caso di furto e smarrimento, predisponendo anche il modello utilizzabile per il pagamento.

Il blocco delle forniture dei rulli per la stampa non è previsto nei casi di smarrimento a seguito di calamità naturali, di perdita di materiale ancora non consegnato e, quindi, in transito e nei casi di furto/smarrimento di rulli assegnati agli ex titolari della rivendita.

È importante ricordare che in tali ipotesi il tabaccaio deve sempre procedere tempestivamente alla denuncia presso le Autorità preposte, trasmettendo copia della stessa anche alla società Arianna 2001, che ha necessità di acquisire il dato per questioni connesse alle procedure della logistica.

Si ricorda di prendere visione di quanto previsto dalla Convenzione per il servizio di riscossione dell’imposta di bollo in modalità telematica sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate; il rispetto di ogni disposizione pone al riparo il tabaccaio da qualsiasi contestazione oltre che esonerarlo, nelle ipotesi analizzate, da qualsiasi responsabilità connessa all’eventuale uso fraudolento del materiale smarrito ovvero rubato, essendo più agevole dimostrare l’estraneità ai fatti da parte dell’assegnatario del predetto materiale.

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